Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) viene elaborato per una corretta gestione della sicurezza durante lo svolgimento di attività affidate in appalto. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, si rende necessario elaborare il DUVRI in caso di presenza di determinate attività di appalto. Il DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto; la mancata elaborazione del DUVRI invalida il contratto stipulato tra committente e appaltatore. Tale documento deve quindi contenere informazioni essenziali quali l'individuazione delle fasi di lavoro necessarie per lo svolgimento dell'attività nonché dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Ci occupiamo della redazione del DUVRI e, a richiesta, della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle aziende appaltatrici. Possiamo inoltre offrire supporto al cliente nella gestione degli appalti.
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Entro 5 giorni lavorativi
Senza scadenza
DUVRI del committente ed eventuali valutazioni di rischi specifici
Planimetria della sede operativa
Elenco dettagliato degli appaltatori
Analisi del committente
Analisi dell'attività svolta dall'appaltatore
Eventuale partecipazione alle riunioni di coordinamento tra committente e appaltatore
Chi redige il DUVRI?
Il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente. Qualora il committente non abbia la disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali viene svolta l'attività in appalto, il DUVRI verrà elaborato in prima battuta dal datore di lavoro committente e successivamente verrà integrato dal datore di lavoro con disponibilità giuridica dei luoghi.
Quando non è obbligatorio redigere il DUVRI?
- In caso di appalto di servizi di natura intellettuale; - In caso di mera fornitura di materiali o attrezzature; - In caso di lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini giorni, salvo che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (D.M. 10.03.1998), o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (DPR 177/11), o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/08.
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