Il DPR 151/11 stabilisce l'elenco delle attività (inserite all'interno dell'Allegato I del citato decreto) soggette all'obbligo di prevenzione incendi, disciplinando la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio. Le attività soggette sono suddivise in tre categorie (A, B e C), ciascuna delle quali è caratterizzata da diversi procedimenti. Al termine del periodo di validità, è necessario inviare ai Vigili del Fuoco l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che consiste in una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. In caso, invece, di successione (cambio societario o subentro in una nuova attività) nella responsabilità delle attività soggette, è necessario comunicare ai VV.F. la relativa variazione (voltura). Ci occupiamo di fornire consulenza ai clienti in materia di prevenzione incendi, provvedendo alla realizzazione di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in funzione della specifica tipologia di attività.
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Qual è la scadenza delle pratiche anticendio?
Le pratiche antincendio hanno validità quinquennale, salvo modifiche che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio. Per le attività dell'Allegato I del DPR 151/11 n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 l'attestazione di rinnovo è decennale, salvo eventuali modifiche.
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